Come si diventa socio
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Come di diventa socio
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I soci e le socie hanno un ruolo importantissimo nella gestione de La Cassa Rurale. A loro spetta la responsabilità di delinearne le linee guida e gli indirizzi, di approvare il bilancio, la destinazione degli utili e le cariche elettive.
La Cassa Rurale riserva ai soci e alle socie tutta una serie di opportunità, come migliori condizioni contrattuali, momenti di aggregazione o attività specifiche.
ll Rapporto Sociale trova il suo fondamento nel Regolamento Assembleare ed Elettorale e nello Statuto Sociale.
Sistema valoriale
Regolamento Assembleare ed Elettorale- Articolo 33
"33.1 La Cassa Rurale, in quanto banca di credito cooperativo della comunità e del territorio e nel rispetto ed attuazione dell’art. 2 dello Statuto Sociale, intende perseguire l’innovazione e realizzare il bene vicendevole con i soci, sviluppando le condizioni economiche e sociali, mediante la responsabilità e la reciprocità. E’ una società apolitica ed apartitica."
L’art. 34 del Regolamento Sociale sottolinea l’impegno da parte della Cassa Rurale a riconoscere i soci come primo riferimento delle proprie azioni.
Reciprocità tra Cassa Rurale e Soci
Regolamento Assembleare ed Elettorale - Articolo 34
"34.1. La Cassa Rurale riconosce i soci quale primo riferimento delle proprie azioni.
34.2. La Cassa Rurale si impegna a favorire la partecipazione dei soci alla vita sociale, promuovendo iniziative bancarie, istituzionali, sociali, culturali ed aggregative che possano incrementare il loro senso di appartenenza alla cooperativa.
34.3. La Cassa Rurale opera affinché i soci nella loro relazione bancaria e sociale possano trovare la disponibilità della cooperativa all’ascolto ed al confronto sui temi riguardanti gli obiettivi e le azioni della Cassa Rurale.
34.4. La Cassa Rurale, in quanto cooperativa di credito, riconosce ed enfatizza l’eguaglianza e la parità fra tutti i soci senza distinzione di razza, sesso e censo.
34.5. I Soci si impegnano a valorizzare il proprio status operando in modo adeguato e corretto con la propria Cassa Rurale."
Lo Statuto Sociale, all'art. 10, specifica i diritti e doveri dei soci.
Diritti e doveri dei Soci Cooperatori
Statuto Sociale - Art. 10
"10.1. I Soci Cooperatori, che a norma delle disposizioni precedenti sono stati ammessi nella Società ed iscritti nel libro dei soci, esercitano i diritti sociali e patrimoniali e:
a) intervengono in assemblea ed esercitano il diritto di voto, secondo quanto stabilito dall’articolo 27;
b) partecipano al dividendo deliberato dall’assemblea a partire dal mese successivo a quello di acquisto della qualità di socio e nel caso di sottoscrizione di nuove azioni a quello successivo al pagamento delle azioni stesse;
c) hanno diritto di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Società ai propri Soci Cooperatori nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali.
10.2. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili restano devoluti alla Società ed imputati alla riserva legale.
10.3. I Soci Cooperatori hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali e di collaborare al buon andamento della Società, operando in modo significativo, partecipando all’assemblea e favorendo in ogni modo gli interessi sociali."
Il Regolamento Assembleare ed Elettorale stabilisce i requisiti che l’aspirante socio/ia deve possedere al momento di presentazione della domanda di ammissione alla compagine sociale. Tali requisiti hanno l’obiettivo di verificare il grado di coinvolgimento e reciprocità dell’aspirante socio/ia nei confronti della Cooperativa, al fine di costruire una compagine sociale partecipe alla vita de La Cassa Rurale e portatrice dei valori cooperativi.
Criteri di ammissibilità
Possono essere ammessi a Socio Cooperatore le persone fisiche e giuridiche, le società di ogni tipo regolarmente costituite, i consorzi, gli enti e le associazioni che risiedono o svolgono la loro attività in via continuativa nella zona di competenza territoriale de La Cassa Rurale.
Requisito di adeguatezza territoriale
Regolamento Assembleare ed Elettorale - Articolo 36
"36.1. Il requisito di adeguatezza territoriale, ai sensi dell’articolo 7 dello Statuto Sociale, prevede che l’aspirante socio o il socio risieda o svolga la propria attività in via continuativa nella zona di competenza territoriale de La Cassa Rurale, ovvero sia domiciliato, svolga la propria attività lavorativa o abbia proprietà immobiliari nella zona di competenza. I comuni appartenenti alla zona di competenza territoriale sono definiti all’art. 43 del presente Regolamento."
Requisito di adeguatezza bancaria
Regolamento Assembleare ed Elettorale - Articolo 37
"37.1. Il requisito di adeguatezza bancaria prevede che l’aspirante socio o il socio sia contestualmente titolare:
- di un rapporto continuativo di base (conto corrente ordinario di gestione) aperto da almeno 1 anno. Tale rapporto deve presentare una operatività significativa:
i. se persona fisica: movimentazione ricorrente (accredito dei propri emolumenti e addebito spese ordinarie)
ii. se impresa in qualunque forma giuridica: appoggio prevalente della propria attività. - di un numero di prodotti e/o servizi bancari almeno pari al numero medio posseduto dal segmento di clientela di appartenenza, esclusi i soci.
37.2. Il termine di un anno di cui all’art. 37.1 lettera a) può essere derogato nel caso in cui l’aspirante socio abbia un’età non superiore a 25 anni compiuti."
Requisito di correttezza
Regolamento Assembleare ed Elettorale - Articolo 38
"38.1. Per correttezza s’intende il rispetto delle disposizioni di legge, della normativa secondaria, dello Statuto sociale, dei Regolamenti Assembleari e Consiliari della Cassa Rurale, nonché la condivisione del sistema valoriale cooperativo senza fini di speculazione privata e la sua promozione.
38.2. Nella valutazione della sussistenza dei requisiti di correttezza per l’ammissione e permanenza a socio, ai sensi dell’art. 8.1 dello Statuto, sono comprese anche le situazioni che a giudizio del Consiglio di Amministrazione sono riferibili:
- al coniuge del socio e aspirante socio;
- ai parenti di 1° grado del socio e aspirante socio;
- a imprese ed altri enti nei quali il socio od aspirante socio o il coniuge o suoi parenti di 1° grado rivestono o abbiano rivestito nei 5 anni precedenti funzioni di titolare o socio di riferimento, o Amministratore delegato, o Presidente del Consiglio di amministrazione o Presidente del Collegio sindacale.
38.3. L’operatività corretta, menzionata nell’art. 8.1 lettera e) dello Statuto, si realizza quando l’aspirante socio ed il socio ha operato e opera correttamente con la Cassa, anche in modo indiretto, ai sensi di quanto precedentemente previsto. In tale contesto, inoltre, anche in via indiretta, a giudizio del Consiglio di Amministrazione:
- non opera in concorrenza con la Cassa;
- non è classificato a sofferenza nel sistema bancario;
- ha onorato i propri debiti nei confronti della Cassa e/o non la ha costretta a tutelare le proprie ragioni con azioni giudiziali;
- non è in contrasto per qualsiasi motivo con gli interessi della Cassa."
Procedura di ammissione
Regolamento Assembleare ed Elettorale - Articolo 39
"39.1. Il Consiglio di amministrazione, dopo aver esaminato la manifestazione d’interesse di ammissione a socio, convoca l’aspirante socio alla seduta d’ammissione. In essa gli esponenti aziendali illustrano e dibattono con i presenti i princìpi ispiratori della cooperativa, l’idea guida della Cassa Rurale e gli impegni reciproci che si assumono nella stipula del patto fra la Cassa ed il socio.
39.2. Al termine di ciascuna seduta di ammissione, l’aspirante socio formalizza la propria domanda di ammissione ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, autorizzando l’addebito sul proprio rapporto della quota sociale e del sovrapprezzo.
39.3. La partecipazione alla seduta di ammissione è condizione necessaria per l’acquisizione della qualità di socio. L’assenza a due sedute consecutive, senza comunicazione formale del giustificato motivo, comporta la decadenza della delibera consigliare di accoglimento della manifestazione d’interesse di ammissione a socio. L’aspirante potrà ripresentare una nuova richiesta.
39.4. Il Consiglio di Amministrazione, valutata la partecipazione dell’aspirante socio alla seduta di ammissione, nonché la firma da parte dello stesso all’autorizzazione all’addebito della quota sociale, provvede ad esaminare la domanda di ammissione. In caso di accoglimento il socio verrà ammesso ed il suo nominativo iscritto a libro soci."
Quota sociale
Il valore della quota sociale è pari al valore nominale di un’azione, ovvero € 2,58 (come da Statuto art. 21) più il sovrapprezzo che viene determinato annualmente dall’Assemblea dei Soci (come da Statuto art. 23), pari a:
- € 67,42 per coloro che hanno un'età inferiore a 25 anni;
- € 137,42 per tutti gli altri.